Affinché un trust ci sia, oltre ad i beni, che non devono essere necessariamente ingenti o di grande valore economico, è necessario che ci sia un trustee e che questo ci sia sempre per il tempo in cui il trust esiste.
Il trustee è il soggetto che ha il compito di amministrare i beni a vantaggio dei soggetti o per lo scopo individuato dal disponente. Ne diventa temporaneamente proprietario, ma non ha tutte le libertà del proprietario nel senso classicamente inteso: dovrà, infatti, attenersi, oltre che alle disposizioni di legge, anche alle indicazioni che il disponente gli ha dato nell’atto istitutivo.
Questi due parametri sono sinonimo di garanzia per il disponente che gli affida i suoi beni.
Il trustee può essere una persona fisica o una persona giuridica (società o associazione): la grossa differenza sta nella garanzia e nella durata che la persona giuridica per le sue caratteristiche intrinseche ha rispetto alla persona fisica.
Il trustee può adempiere i suoi obblighi gratuitamente o verso un corrispettivo: ancora una volta dipenderà dagli accordi che sono intercorsi con il disponente.
Il guardiano (protector) è una figura opzionale che ha il compito di sorvegliare l’attività del trustee. Egli garantisce il corretto svolgimento e controlla che questo avvenga secondo le disposizioni dell’atto di Trust. Il guardiano può essere in possesso anche di un diritto istruttorio nei confronti del trustee per lo svolgimento di determinati compiti.