Il nome è straniero e l’origine anche, ma oramai il trust ha preso la cittadinanza nel nostro paese. Istituto antico che nasce con il sistema feudale dell’Inghilterra, vive oramai in Italia ed è qui perfettamente integrato da oltre 25 anni e finalmente tutti gli operatori del diritto (professionisti, magistrati e legislatore) si sono convinti della utilità e duttilità dell’istituto.
Per mezzo del trust si realizza un rapporto di affidamento di beni, che possono essere delle tipologie più svariate – immobili, partecipazioni societarie, beni mobili di qualsiasi genere da gioielli a beni artistici – per la realizzazione di una determinata finalità che può essere la più svariata. È importante sapere che i beni che confluiscono nel trust vengono a creare un patrimonio separato ed indipendente e, soprattutto, che non risente delle vicissitudini del disponente né tantomeno del trustee. Inoltre i beni che entrano nel fondo in trust nel tempo possono essere modificati (ad es: può essere vincolato un immobile che successivamente sarà venduto per magari acquistare delle azioni).
I soggetti del trust sono:
- il disponente: colui che decide di affidare i propri beni ad un gestore affinché li amministri per il perseguimento dello scopo che lo stesso ha individuato e secondo le regole da esso stabilito. Può essere sia una persona fisica che una persona giuridica (ad. es. una società);
- il trustee: è la figura che gestisce i beni per il perseguimento della finalità indicata dal disponente. Può essere sia una persona fisica che una persona giuridica (ad es. una società);
- i beneficiari: coloro a favore dei quali i beni sono gestiti ed ai quali saranno attribuiti al termine del trust. Il trust può anche perseguire una finalità che non prevede l’individuazione di beneficiari: in questo caso il trust è detto “trust per uno scopo” (ad es: prendersi cura degli anziani bisognosi di una determinata città o realizzare un’opera di beneficienza piuttosto che prendersi cura di animali o di realizzare un progetto artistico e culturale)
- il guardiano: colui che è preposto a sorvegliare che il trustee attui la finalità individuata dal disponente.
Non esiste un trust uguale all’altro e la sua caratteristica principale è di essere creato “su misura” per ogni disponente e per ogni finalità che deve essere perseguita.