Passaggio generazionale
Succede di frequente che i proprietari di aziende o società siano preoccupati per il passaggio generazionale della loro attività. In particolare, i proprietari hanno questa preoccupazione, perché la generazione successiva potrebbe avere un’età che ancora non consente l’ingresso in azienda o, in alternativa, perché, nonostante la maggiore età dei figli, potrebbero avere seri motivi di temere che la partecipazione o l’azienda possa essere aggredita da possibili creditori o che possa essere dissipato il patrimonio aziendale in ragione dello stile di vita che i figli conducono o che gli stessi non siano comunque in grado di gestirla al meglio.
Attraverso il trust si può, ad esempio, isolare la partecipazione o l’azienda destinata ad uno o più successori, ai quali al momento è meglio non intestarla direttamente. Lo strumento del trust consente comunque che essi godano dei frutti che dalla stessa provengono.
Trust holding
Il trust può essere impiegato per operazioni commerciali e finanziarie in luogo di società, assumendo se occorre la funzione di holding. Ad esempio, qualora vi sia un finanziamento che nel suo regolamento preveda la priorità di una classe di finanziatori rispetto ad altre, il trust può funzionare come veicolo, sia di raccolta dei mezzi finanziari, che di erogazione del finanziamento alla società che ne deve beneficiare, ed il trustee avrà il compito di curare l’incasso degli interessi e del capitale dalla società beneficiaria e di erogare le corrispondenti somme ai finanziatori secondo le priorità convenute nell’atto istitutivo.
Inoltre, il trust con funzione di holding, sostituisce l’ordinario trust in favore di beneficiari quando lo scopo che il disponente vuole perseguire sia il vincolo delle partecipazioni societarie per lungo tempo senza che i suoi familiari possano pretenderle dal trustee.
Patti di sindacato
Il trust può essere utilizzato per la gestione di patti di sindacato ed in generale per la gestione dei diritti amministrativi. Lo stesso consente di superare i limiti dei patti parasociali, quali, ad esempio, quelli legati alla loro durata e di disciplinare in modo più efficace i rapporti tra i soci che lo istituiscono.
Trust di garanzia
Il trust può essere utilizzato anche come strumento per garantire l’adempimento di una obbligazione del disponente. Il trustee in questo caso assumerà obbligazioni direttamente verso il creditore del disponente, oppure può essere tenuto ad impiegare il fondo in trust a vantaggio del creditore del disponente, qualora questo dovesse rendersi inadempiente.
Queste caratteristiche consentono che esso sia utilizzato anche quale alternativa alla classica garanzia ipotecaria, divenendo il fondo in trust la garanzia per il pagamento del finanziamento e regolando nel dettaglio come si debba comportare il trustee, o all’interno delle procedure concorsuali per la tutela dei creditori.
A tal fine si segnala l’utilizzo del trust di scopo come forma di garanzia per la finanza esterna nelle procedure di concordato preventivo.
In particolare i beni del terzo garante non godono dell’effetto del c.d. “ombrello protettivo” (art. 168 e 182 bis LF), poiché, come espressamente previsto dalle norme richiamate, tali effetti si producono solo sul patrimonio del debitore e non anche per quelli del terzo garante, stante che non fanno parte del patrimonio sociale del debitore.
Il conferimento dei beni in un trust rappresenta una soluzione al problema, tanto più che gli stessi possono rimanere vincolati sino alla fase dell’omologazione della procedura, se approvata, o fino alla loro definitiva alienazione, con destinazione delle somme ricavate al soddisfacimento del ceto creditorio.
Questa soluzione è già stata adottata da diversi Tribunali italiani, tra cui si segnala Milano, Palermo, Pescara e Reggio Emilia.